Codice Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) - aggiornamento aprile 2020
In data 17 aprile 2020 è stato aggiornato il Codice di Prevenzione Incendi che, già dal 18 ottobre 2019 è diventato un riferimento unico per le attività “soggette e non normate”, cioè è l’unico strumento normativo utilizzabile per tutte le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco ma che non dispongono di specifica regola tecnica.
L’aggiornamento del 17 aprile inserisce delle importanti novità in termini di progettazione. Riportiamo di seguito una sintesi:
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pendenza delle rampe: ai fini dell’esodo viene abbattuto il vincolo dell’8%. Può essere considerata via di esodo una rampa con pendenza fino al 20%;
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livelli di prestazione: resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice; l’obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza si ha solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice;
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definizione compartimenti: vengono ampliate le possibilità di far ricorso al compartimento multi-piano;
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vie di esodo: oltre alla modifica sulle caratteristiche delle rampe vengono introdotte molte altre novità come, ad esempio, la possibilità di installazione di tortelli a determinate condizioni;
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estintori e reti idranti: vengono modificati i riferimenti per determinare il numero di estintori di classe A e di classe B;
Il testo completo del Codice di Prevenzione Incendi aggiornato al 17 aprile 2020 è scaricabile al seguente link.